Negoziazione Assistita

La procedura di negoziazione assistita - strumento di composizione stragiudiziale delle controversie - è stata introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162.

 

La convenzione è definita come l'accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà̀ per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati, anche se appartenenti ad uno degli stati membri Eu (in tal senso va letto il richiamo all’articolo 6 del d. lgs. 2 febbraio 2001 n. 96 – avvocati stabiliti).

 

Si tratta di un vero e proprio contratto per la risoluzione delle controversie (simile a quelli già presenti nel nostro ordinamento siano essi tipici, come la transazione, o atipici, come l’accordo di conciliazione).

 

La procedura può essere utilizzata per ogni controversia ma è espressamente esclusa nel caso di diritti indisponibili o cause di lavoro.

 

La legge erige a condizione obbligatoria di procedibilità l’invio dell’invito a stipulare la c.d. “convenzione di negoziazione assistita”, per le cause:

a) relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (che come noto sono state escluse dalla mediazione a seguito delle modifiche apportate dopo la sentenza della Corte Costituzionale).

b) nonché́ di pagamento a qualsiasi titolo di somme di danaro fino a euro cinquantamila compresi, al di fuori dei casi previsti dall’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 28/2010, in tema di mediazione obbligatoria.

 

La procedura può essere anche utilizzata per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili del patrimonio, scioglimento del matrimonio, e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

 

Al fine di monitorare l'applicazione dell'istituto della negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge, è onere dell'avvocato trasmettere al C.O.A. di appartenenza l'accordo concluso in esito al procedimento di negoziazione assistita.

Al fine di facilitare la trasmissione, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina ha aderito al gestionale predisposto dal Consiglio Nazionale Forense, da utilizzare sia per le procedure conclusesi positivamente che per quelle non perfezionatesi con l’accordo, raggiungibile alla pagina dedicata 

 

http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/gestionale-deposito-accordi

 

Per procedere al deposito l’utente dovrà accedere alla piattaforma rinvenibile alla suddetta pagina WEB del sito istituzionale del CNF ed effettuare l’iscrizione mediante compilazione dei dati anagrafici e così procedere al deposito utilizzando la funzione “Nuovo deposito”. Verrà richiesto di compilare una scheda riassuntiva dei principali dati relativi all’accordo e di allegare il file in formato PDF relativo all’accordo. Per completare il deposito sarà sufficiente cliccare su “Deposita”. Effettuato il deposito perverrà al depositante, nonchè alle altre parti ed al COA di appartenenza, pec corredata di nota di deposito ed il testo dell’accordo stesso.

L’utente potrà consultare lo storico dei depositi effettuati accedendo al proprio profilo.

Per maggiori dettagli è possibile consultare l’apposita Guida illustrata al deposito degli accordi rinvenibile sul sito istituzionale del CNF.

Il Consiglio dell’Ordine provvederà ad archiviare la documentazione secondo la vigente normativa in materia di privacy.

 

N.B. - NON E’ CONSENTITA ALTRA MODALITA’ DI TRASMISSIONE 

 

Qui di seguito i moduli per le diverse fattispecie elaborati dal CNF.

 

 




Realizzazione sito web Synthetic Lab