Formazione



Comunicazione - Formazione Permanente

PROROGATO IL TERMINE PER COMPLETARE LA FORMAZIONE

Per il triennio formativo 2008-2010, gli avvocati e i praticanti abilitati al patrocinio, iscritti prima dell'anno solare 2008, devono conseguire 50 crediti formativi.

Il termine per completare la formazione professionale continua per il primo triennio 2008-2010 è stato differito dal Consiglio Nazionale Forense al 31 luglio 2011.

Con delibera del 22 gennaio 2011, il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato di concedere agli iscritti la possibilità di recupero di un massimo di 15 crediti formativi, 6 per la materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia.Resta fermo in ogni caso, l'assolvi mento dell'obbligo della formazione professionale continua per il triennio 2011-2013.

RIDOTTI I CREDITI PER IL TRIENNIO 2011-2013

Il Cnf, tenuto conto degli esiti del questionario agli Ordini sulla congruità del monte crediti formativi che gli avvocati sono tenuti ad adempiere e tenuto conto delle esperienze europee, alla scadenza del primo triennio di sperimentazione, ha deciso, nella seduta amministrativa del 25 febbraio 2011, di fissare a 75 i crediti formativi che è obbligatorio cumulare nel triennio, stabilendo che 60 dovranno essere ordinari e 15 in deontologia e ordinamento professionale.