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22/07/2011

T.A.R. Sez. Distaccata di Catania - Misure organizzative ex D.L. n. 98 del 2011

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA


In relazione alle modifiche normative in materia di contributo unificato per gli atti giudiziari dal D.L. n. 98 del 20 Il, si portano a conoscenza le consequenzìali misure (per n. 2 avvisi allegati alla presente comunicazione) adottate sul piano organizzativo per l'attività degli uffici di segreteria del T.AR. Sicilia - sezione staccata di Catania.


AVVISO


Si avvisano i signori utenti che la regolarizzazione agli obblighi in materia di indicazione del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata e di recapito fax, ove compiuta all' interno di atti processuali diversi da quello introduttivo del singolo giudizio, non assumerà alcuna rilevanza ai fini dell'aumento sino alle metà degli importi dovuti a titolo di contributo unificato per gli atti giudiziari a norma del comma 6-bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, nel testo modificato dal D.L. n. 98/2011." ove la regolarizzazione medesima non assuma una distinta
evidenza formale mediante la compilazione e successivo deposito dell'apposito modello disponibile presso gli uffici di segreteria delle singole sezioni giurisdizionali interne.


AVVISO

I soggetti che vorranno avvalersi della esenzione totale dagli obblighi in materia di contributo unificato per gli atti giudiziari in relazione a controversie relative a previdenza e assistenza obbligatoria od in materia di pubblico impiego, onde consentire all'amministrazione di poter verificare il ricorrere dei requisiti novellamente previsti dal comma l-bis dell' art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 (così come introdotti ad opera dell'art. 37 del D.L. n. 98/20 Il), dovranno procedere, contestualmente al deposito dell' atto introduttivo del giudizio, al deposito di copia della dichiarazione dei redditi relativa al soggetto ricorrente e riferita all' anno immediatamente precedente a quello in cui si realizzi il deposito dell' atto introduttivo del giudizio. La copia della dichiarazione dei redditi depositata dovrà recare, in calce, la attestazione del soggetto ricorrente circa la perfetta conformità della stessa a quella (già) fatta pervenire alI' indirizzo dei competenti organi dell'amministrazione finanziaria. In caso di mancato deposito della documentazione in questione, non esistendo strumenti giuridici utilizzabili dall 'ufficio per venire a conoscenza dell' eventuale mancato superamento della soglia di valore prevista dal comma l-bis dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002, la determinazione della misura delle somme a debito sarà effettuata a norma dei criteri previsti dalla lettera a) del primo comma e dal terzo comma dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, ovvero liquidata in euro 37,00 per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, ed in euro 300,00 nelle controversie in materia di pubblico impiego.