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19/06/2015

DIfensori di ufficio (nuovo regolamento pubblicato sul sito del CNF il 10/06/2015)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

MESSINA

 

  

Oggetto: difensori di ufficio (nuovo regolamento pubblicato sul sito del CNF il 10/06/15)

 

Gentili Colleghi,

 

Vi informiamo che il CNF ha adottato - il 22 maggio 2015 - l'allegato regolamento "per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio",  che entrerà in vigore il prossimo 10 luglio. 

 

Il Consiglio dell' Ordine, dando esecuzione alle disposizioni regolamentari introdotte, ha deliberato:

 

1. che il Corso  biennale, previsto  dal novellato art. 29 comma 1 bis lett. a) del D.L.vo 271/89,  organizzato congiuntamente dal nostro Consiglio e dalla Camera penale territoriale di Messina "P. Pisani - G. Amendolia" (aderente alla Unione Camere Penali Italiane), con una durata complessiva di 90 ore di lezione, darà diritto alla attribuzione di 24 crediti formativi per anno;

Agli avvocati, non iscritti al corso, partecipanti  al singolo evento, saranno riconosciuti 2 crediti.

 

2. che l'esame finale dovrà essere sostenuto entro due anni dalla conclusione del corso e con le modalità previste dagli articoli 2 e 3 del regolamento;

 

3. che l'attestazione di frequenza al corso, rilasciata al superamento dell'esame finale, avrà validità di due anni dal rilascio ai fini dell'iscrizione all'elenco unico nazionale  dei difensori d'ufficio;

 

4.  che, tenuto conto anche di quanto statuito all'art. 12 del regolamento, gli avvocati che abbiano partecipato, negli ultimi tre anni, al corso per difensori d'ufficio e siano già in possesso dell'attestazione d'idoneità per l'iscrizione negli appositi elenchi - ma che non si siano iscritti sotto il vigore della normativa previgente - entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo regolamento dovranno integrare i requisiti previsti, partecipando al corso di formazione per almeno 30 ore di lezione, sostenendo poi l'esame finale (che dovrà essere superato entro sei mesi dal completamento del corso integrativo);

 

5.  che i partecipanti al corso 2014, che non abbiano ottenuto l'attestazione di idoneità nella vigenza della vecchia normativa, dovranno integrare i requisiti previsti, partecipando ad almeno 30 ore di lezione nell'ambito del nuovo corso, sostenendo il relativo esame finale (che dovrà essere superato entro sei mesi dal completamento del corso integrativo);

 

6. che per comprovare l' esperienza nella materia penale, ai sensi del novellato art. 29 comma 1 bis lett. b) del D.L.vo 271/89, tenuto conto anche di quanto previsto dall' art. 4 del regolamento, sarà necessario allegare la prova della partecipazione - anche quale sostituto processuale, nell'anno solare precedente la richiesta - ad almeno 10 udienze penali, camerali o dibattimentali,e, tra queste, non più di 2 udienze per anno quale sostituto ex art. 97, IV c., c.p.p. e non più di 3 udienze davanti al Giudice di Pace, con esclusione delle udienze di mero rinvio.

 

7. che ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1 quater del novellato art. 29 del D.L.vo 271/89, tenuto conto anche di quanto statuito dall' art.5 del regolamento, per lapermanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio sono requisiti necessari:

a) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;

b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale, concretamente documentato con la prova della partecipazione (anche quale sostituto processuale), nei dodici mesi precedenti, ad almeno 10 udienze penali, camerali o dibattimentali e, tra queste, non più di 2 udienze per anno quale sostituto ex art. 97 IV c. c.p.p. e non più di 3 udienze davanti al Giudice di Pace, con esclusione delle udienze di mero rinvio;

c) l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 L.247/12.

L'avvocato iscritto nell'elenco nazionale dovrà presentare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell'inserimento nell'elenco, la documentazione idonea a provare i requisiti di permanenza di cui alla lett. b) dell'art. 5 del regolamento.

 

8. di istituire, oltre alle liste già esistenti dei difensori d'ufficio degli imputati liberi e degli arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituzioni urgenti, una nuova lista dei difensori d'ufficio per i procedimenti di competenza del magistrato o del Tribunale di Sorveglianza e, anche, di istituire le nuove liste per la difesa d'ufficio dei minorenni, distinguendo quella per gli imputati liberi da quella per gli arrestati o i detenuti (nel processo minorile i difensori d'ufficio saranno individuati in relazione all'appartenenza al Foro di residenza dell'indagato e, in mancanza di questa, attingendo dalla lista nell'ordine naturale).

 

Invitiamo, perciò, i colleghi già iscritti nelle liste esistenti a manifestare la propria disponibilità all'iscrizione nelle nuove, dandone comunicazione alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine.

       

Rammentiamo che, ai sensi dell'art. 29 c.7 D.L.vo 271/89, i difensori di ufficio, iscritti nelle liste per gli indagati o imputati arrestati o detenuti, sono tenuti a garantire la reperibilità.

 

Cordiali saluti.

 

 

 Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

Avv. Vincenzo Ciraolo

Allegati

 

REGOLAMENTO PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO UNICO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI ISCRITTI NEGLI ALBI DISPONIBILI AD ASSUMERE LE DIFESE D'UFFICIO

RELATIVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DELIBERA CNF SUI CRITERI PER LA NOMINA DEI DIFENSORI D'UFFICIO

 

 

 





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