News



20/09/2016

Permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

MESSINA


Gentili Colleghi,

Vi rammentiamo che gli avvocati iscritti nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, dall’anno successivo all’inserimento dovranno presentare la domanda di permanenza,  indirizzata al CN, al COA di appartenenza tramite la piattaforma Lextel (pagina https://gdu.consiglionazionaleforense.it), unitamente alla autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29 comma 1 quater disp. att. c.p.p., entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 31.12.2016.

La domanda, come si evince dalle linee guida qui riassunte ed anche allegate, dovrà essere presentata sia dagli avvocati iscritti automaticamente nell’elenco unico nazionale a far data dal 20 febbraio 2015 che dagli avvocati iscritti successivamente in detto elenco ai sensi dell’art. 29 comma 1 ter disp att. c.p.p.  e 6 del Regolamento Interno CNF.

L’esercizio continuativo di attività nel settore penale è documentato dalla partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali) nell’anno solare precedente, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento; la partecipazione a ciascuna udienza è comprovata mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, da rendersi secondo le modalità di cui al punto 5) dell’art.1 delle linee guida.

Nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace.

Il richiedente deve inoltre attestare di essere in regola con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 legge 247/2012  (mediante allegazione di auto certificazione ai sensi  degli artt. 46, 47 DPR 445/2000).

Entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione sopra indicata, il Consiglio dell’Ordine trasmetterà al CNF, attraverso la piattaforma Lextel, la domanda e la documentazione allegata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti, e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive, superiori all’avvertimento, irrogate nei cinque anni precedenti la domanda con provvedimento definitivo.

In caso di mancata o incompleta presentazione della domanda e della documentazione richiesta entro il termine perentorio del 31 dicembre, l’avvocato è cancellato d’ufficio dall’elenco nazionale.

 La cancellazione non fa venir meno l’obbligo di prestare l’ufficio per gli incarichi precedentemente ricevuti.

Le modalità di accesso al programma Lextel, tramite l’utilizzo della propria smart card,  che andrà previamente attivata, sono illustrate nella presentazione allegata.

 

Cordialità.

 

 I Consiglieri delegati

Avv. Maria Carrabba e Avv. Massimo Rizzo  

 

Il Segretario del Consiglio dell’Ordine

Avv. Giovanni Arena

 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine

Avv. Vincenzo Ciraolo