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24/11/2016

Permanenza nell’elenco unico nazionale per difensori d’ufficio

Gentili Colleghi,

Vi rammentiamo che la richiesta di permanenza nell’elenco nazionale dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

 

L’istanza dovrà essere indirizzata - dall’anno successivo a quello di primo inserimento - al CNF e al COA di appartenenza tramite la piattaforma Lextel (pagina https://gdu.consiglionazionaleforense.it), unitamente alla autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29 comma 1 quater disp. att. c.p.p..

 

In ordine ai requisiti per la permanenza negli elenchi ricordiamo quanto segue:

 

esercizio continuativo di attività nel settore penale

è documentato dalla partecipazione, anche quale sostituto, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali), escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento. La partecipazione è documentata attraverso l’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, da rendere secondo le modalità di cui al punto 5) dell’art. 1 delle ultime linee guida approvate dal CNF. Nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace. In via transitoria, e solo per l’anno 2016, sarà possibile inserire udienze dal 20 febbraio 2015 e dell’anno 2016.

 

obbligo formativo

il richiedente deve attestare di essere in regola con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 L. n. 247/2012, relativamente all’anno antecedente a quello in cui la richiesta viene presentata (mediante allegazione di auto certificazione ai sensi  degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000).

 

Rammentiamo che, in caso di mancata o incompleta presentazione della domanda e della documentazione richiesta, entro il termine perentorio del 31 dicembre, l’avvocato sarà cancellato d’ufficio dall’elenco nazionale.

 

Il difensore che sia stato cancellato dall’elenco, volontariamente o d’ufficio, non potrà presentare una nuova domanda di inserimento prima che siano trascorsi due anni dalla cancellazione. La cancellazione non fa venir meno l’obbligo di prestare l’ufficio per gli incarichi precedentemente ricevuti e le turnazioni già generate.

 

Invitiamo i colleghi che non intendono presentare la domanda per la permanenza ad avanzare richiesta di cancellazione entro il 15 dicembre, al fine di evitare l’inserimento nelle turnazioni del trimestre gennaio/marzo, che devono essere generate, necessariamente, entro la fine del mese di dicembre 2016.

 

Per ogni chiarimento siamo a Vostra disposizione, nei locali del Consiglio dell’Ordine, dalle 11,00 alle 12,00.

 

Cordialità.

 

 I Consiglieri delegati

Avv. Maria Carrabba e Avv. Massimo Rizzo  

 

Il Segretario del Consiglio dell’Ordine

Avv. Giovanni Arena

 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine

Avv. Vincenzo Ciraolo