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04/12/2017
Permanenza nell’elenco unico nazionale difensori d’ufficio - scadenza 31 dicembre 2017
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
MESSINA
Oggetto: Permanenza nell’elenco unico nazionale difensori d’ufficio - scadenza 31 dicembre 2017.
Gentili Colleghi,
ricordiamo che la richiesta di permanenza nell’elenco unico dei difensori d’ufficio dovrà essere inoltrata - dall’anno successivo a quello di primo inserimento - tramite la piattaforma Lextel (pagina https://gdu.consiglionazionaleforense.it), unitamente alla autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29 comma 1 quater disp. att. c.p.p., entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno (prossima scadenza al 31.12.2017).
La domanda dovrà essere presentata sia dagli avvocati iscritti automaticamente nell’elenco unico nazionale, a far data dal 20 febbraio 2015, che dagli avvocati iscritti successivamente, ai sensi dell’art. 29 comma 1 ter disp. att. c.p.p. e dell’art. 6 del Regolamento Interno CNF.
In ordine ai requisiti giova ricordare quanto segue.
1.1. Esercizio continuativo di attività nel settore penale.
E’ documentato dalla partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali) nell’anno solare in cui la richiesta viene presentata, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento. La partecipazione a ciascuna udienza è documentata attraverso l’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, da rendere secondo le modalità di cui al punto 5) dell’art.1 delle linee guida.
Nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace.
1.2. Obbligo Formativo.
Il richiedente deve inoltre attestare di essere in regola con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 legge 247/2012, relativamente all’anno antecedente a quello in cui la richiesta viene presentata (allegando l’autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47 DPR 445/2000).
Una volta ricevuta la domanda con la relativa documentazione, e prima di esprimere il parere, è facoltà del COA convocare il richiedente per un colloquio e/o chiedere la esibizione della documentazione occorrente per dimostrare l’effettiva sussistenza dei requisiti.
Entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, il Consiglio dell’Ordine trasmetterà al CNF, attraverso la piattaforma Lextel, la domanda e la documentazione allegata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti, e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento, irrogate nei cinque anni precedenti la domanda.
Si rammenta che, in caso di mancata o incompleta presentazione della domanda e della documentazione richiesta entro il termine perentorio del 31 dicembre, l’avvocato sarà cancellato d’ufficio dall’elenco nazionale.
La cancellazione non fa venir meno l’obbligo di prestare l’ufficio per gli incarichi precedentemente ricevuti e le turnazioni già generate.
L’accesso al programma Lextel avviene tramite smart card (che deve essere attivata).
Ricordiamo, infine, che è attivo un servizio di help desk gratuito, che risponde al numero 06.45475829, attivo sin da ora, dalle 09:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì.
2. Vi comunichiamo, infine, che entro il 31.12.2017 dovrà essere presentata anche la domanda di permanenza nelle liste dei difensori di ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni, con le seguenti modalità:
inoltro al COA distrettuale che ne cura la tenuta, unitamente all’autocertificazione attestante la partecipazione ad almeno due udienze penali avanti al Tribunale per i Minorenni nel medesimo anno solare in cui la richiesta viene presentata (in forma cartacea o alla pec: ordineavvocatimessina@pec.it.).
Tutti gli iscritti in una o più liste, già inclusi nell’elenco nazionale dei difensori di ufficio, dovranno anche rispettare i requisiti di permanenza nell’elenco indicati all’art. 5 del Regolamento del CNF sulla Difesa di Ufficio.
Invitiamo i colleghi che non intendano presentare la domanda per la permanenza ad avanzare richiesta di cancellazione entro il 10 dicembre, al fine di evitare l’inserimento nelle turnazioni del trimestre gennaio/marzo, che devono essere generate, necessariamente (per ragioni organizzative), entro la fine del mese di dicembre 2017.
Troverete sui siti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina, alla sezione difesa d’ufficio: a) il testo del d.lgs. n. 6/15; b) il Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi ad assumere le difese di ufficio; c) le linee Guida in materia di difesa di ufficio; d) il format della dichiarazione sostitutiva di certificazione da usare per presentare l’istanza di inserimento nell’elenco nazionale; e) il format della dichiarazione destinata al mantenimento dell’iscrizione già effettuata.
Cordialità.
I Consiglieri delegati alla difesa d’ufficio
Avv. Maria Carrabba e Avv. Massimo Rizzo
Il Segretario del Consiglio dell’Ordine
Avv. Giovanni Arena
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine
Avv. Vincenzo Ciraolo
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