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05/03/2013
Formazione. Comunicazione agli iscritti per l'esonero permanente.
Gentili Colleghi,
com'è noto l'art. 11 della legge n. 247/2012 (con cui è stata approvata la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18/01/2013, regola - a far data dal 2 febbraio 2013 - la formazionecontinua degli avvocati.
Il 2° comma della norma succitata dispone che non debbano assolvere l'obbligo
formativo:
1) Gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1° della L. 247/12, per il periodo del loro mandato;
2) Gli avvocati che siano iscritti all'albo da almeno 25 anni o abbiano compiuto il sessantesimo anno di età;
3) I componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento Europeo;
4) I docenti universitari - e i ricercatori confermati - in materie giuridiche.
Per conseguire l'esonero i docenti e i ricercatori potranno depositare, nella segreteria del Consiglio dell'Ordine, una autocertificazione che attesti la figura che rivestono nella struttura universitaria.
Gli avvocati che beneficiano delle esenzioni indicate ai nn. 1 e 3 potranno depositare, nella nostra segreteria, una autocertificazione attestante lo status rivestito.
Con i migliori saluti.
Il Responsabile della Formazione
Avv. Giovanni Arena
Il Presidente dell'Ordine
Avv. Francesco Celona
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