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24/05/2012

Festa del Santo Patrono di Messina, decreto n.34 emesso dal Procuratore Generale della Repubblica in data 21 Maggio 2012

Di seguito il testo del decreto con i quale è stato disposto che il personale in servizio negli uffici requirenti aventi sede nella città di Messina venga ammesso a godere della festa del Santo Patrono il 4 Giugno 2012.

Il Procuratore Generale

Premesso che l'Autorità ecclesiastica ha differito, per fl corrente anno, la celebrazione della festa del Santo Patrono (Madonna della Lettera) dal 3 giugno,
coincidente con la domenica e con altra festività religiosa, al giorno successivo e lo Giunta Municipale ne ha preso atto con delibera n° 379 del 10/05/2012;

 rilevato che lo festa patronale non è da qualificare" festività" a tutti gli effetti civili, non trovando fonte nella legge ma solo nella contrattazione collettiva;

 ritenuto che nella specie l'art. 17, alinea 1 del C.C.N.L. 1994/1997 qualifica festa lo ricorrenza del" Santo Patrono":

 considerato che lo "ratto" di tale previsione contrattuale è ovviamente quella di consentire ai prestatori di lavoro di dedicarsi alle pratiche religiose;

 evidenziato che pertanto il differimento della celebrazione festiva è rilevante al fine dell'esenzione dalla ordinaria prestazione lavorativa;

letta lo nota ministeriale Prot. n05758/400/ AM del 29/05/2001 che riafferma il diritto dei dipendenti di godere della festività del Santo Patrono nello stesso giorno in cui si verifica lo ricorrenza dello stesso e richiama, fra l'altro, l'osservanza delle disposizioni contenute nelle circolari del 14/09/1995 n01618/S/NIG/4331 e del 10/10/1996 n01646/S/CENT /5633

P.Q.M.

 DISPONE quanto segue:

  • ammette il personale, in servizio negli uffici giudiziari requirenti aventi sede nella città di Messina, a godere della festa del Santo Patrono il 4 giugno p.v.-
  • si predispongano, nel giorno indicato, dei presidi per la ricezione degli atti e il compimento di quelli urgenti e si sospenda qualsiasi altra attività di ufficio;
  • le unità di personale presenti in ufficio, per esigenze di servizio, differiranno il godimento della "festività" ad altra data, compatibilmente con le esigenze di
    servizio.