Patrocinio a spese dello stato
Patrocinio a spese dello Stato telematico - Modalità di Presentazione
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI
A cura dei Consiglieri Delegati al Gratuito Patrocinio
Si comunica che il deposito delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (c.d. "gratuito patrocinio") da presentare all'Ordine degli Avvocati di Messina, deve avvenire attraverso l'area riservata di Sfera presente sul sito istituzionale dell'Ente.
Qualora non si fosse in possesso delle credenziali, queste possono essere ottenute attraverso semplici operazioni:
1) Collegarsi al sito dell'Ordine tramite l’apposita sezione o in alternativa attraverso il link https://sfera.sferabit.com/servizi/
2) All’apertura della pagina, selezionare l’ordine di appartenenza e sarete indirizzati alla pagina Area utenti;
3) Nella schermata Area Utenti cliccare su “Hai smarrito o vuoi generare la password?” Inserisci il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata) comunicato in segreteria, quindi segui le indicazioni che riceverai via e-mail per il recupero e/o la creazione dell’account.
Nel caso di Avvocati di altro Foro, il cui Ordine non utilizzi la Piattaforma Sfera, bisogna cliccare su “Non sei ancora registrato (riservato ai non iscritti ad Ordini/Organizzazioni Sfera)?” e seguire le indicazioni.
Il nuovo servizio permette di depositare le nuove istanze di patrocinio a spese dello Stato.
Per procedere al deposito eseguire le seguenti operazioni:
1) Accedere all'area riservata SFERA come sopra descritto;
2) Cliccare sul pulsante Patrocinio a spese dello Stato;
3) Premere il pulsante NUOVA ISTANZA;
4) Scaricare il modulo “SOTTOSCRIZIONE” e uno dei tre moduli di dichiarazione sostitutiva (secondo le necessità), da far firmare -entrambi- al cliente.
5) Compilare tutti i campi del modulo;
6) Scansionare i file di cui al punto 4) che dovranno essere inseriti nella sezione ALLEGATI;
7) Firmare digitalmente il file PDF ottenuto dell'istanza;
8) Caricare il file di cui al punto 7) firmato digitalmente in SFERA > Patrocinio a spese dello Stato > Istanze online (Azioni/Aggiungi file firmato).
Possono presentare istanza
- I Cittadini italiani
- Gli Stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale
- Gli Apolidi
- Gli Enti ed associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica
Requisito Reddituale
- Possono accedere al Patrocinio a Spese dello Stato coloro i quali dispongono di un reddito lordo annuo (quelli del nucleo familiare si sommano, e si tiene conto anche dei redditi esenti da IRPEF, o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva) per il 2024 inferiore ad € 12.838,01 (dato non fisso ma rinnovato ogni due anni con Decreto ministeriale sulla base degli indici Istat). Si ritiene opportuno precisare che i modelli ISEE non sono considerati indici di redditività (art. 76 n. 3 DPR 115/2002) e si invita a non produrli.
- Nel caso di vertenze relative a diritti della personalità o a conflitti tra componenti del nucleo, si considera il reddito del solo interessato (istante).
- In ambito penale il suddetto limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
L’istanza deve contenere a pena di inammissibilità (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 articoli dal 74 al 141):
1) Le generalità dell’interessato e dei componenti del suo nucleo familiare anagrafico, con relativi codici fiscali;
2) La copia del documento d’identità dell’istante ed il codice fiscale oltre al codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare presenti nello stato di famiglia;
3) La dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni di reddito proprio e del nucleo familiare necessarie per fruire del beneficio;
4) L’impegno a comunicare entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni anno, da quando è stata presentata l’istanza, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini del beneficio;
5) Per i redditi del cittadino extra-comunitario prodotti all’estero, è richiesta una certificazione dell’Autorità Consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato nell’istanza ovvero -in difetto- copia della richiesta inoltrata a detta Autorità anche se non ancora dalla stessa evasa (art.79 n. DPR 115/2002);
6) L’indicazione del procedimento, se già pendente;
7) Le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
8) L’indicazione delle prove (documenti, testimoni ecc.) che si intendono far valere;
9) La produzione di idonea documentazione riguardante la domanda che si intende far valere:
- Nel caso si intenda promuovere un giudizio, è necessario allegare la documentazione a sostegno della domanda (Diffide, Messe in mora, etc.);
- Nell’ipotesi in cui si debba resistere in giudizio, è necessario allegare copia dell’atto ricevuto;
- Nel caso di separazione, l’estratto dell’atto di matrimonio;
- In caso di divorzio, l’omologa della separazione;
- In caso d’impugnazione, l’atto da impugnare.
Si evidenzia in particolare che la documentazione scansionata in maniera leggibile e dovrà essere allegata in formato PDF.
La mancanta indicazione o produzione anche di solo uno dei suddetti requisiti comporterà il rigetto automatico dell’istanza.
Il Consiglio dell’Ordine, ricevuta l’istanza, valuta se ricorrono le condizioni di ammissibilità e se le pretese da far valere non sono manifestamente infondate e
- se la valutazione è positiva, accoglie l’istanza e comunica il provvedimento di accoglimento all’interessato, al Giudice competente e all’Ufficio Finanziario competente (per la verifica della correttezza dell’autocertificazione sui redditi presentata dall’interessato);
- In casi eccezionali, ove sia necessario, chiede chiarimenti o eventuali integrazioni;
- Se la valutazione è negativa, respinge l’istanza.
Avverso il rigetto dell’istanza l’interessato la potrà riproporre al Giudice competente per il giudizio, che deciderà sulla stessa con decreto.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida:
- per i giudizi di cognizione, esecutivi, di revocazione, di opposizione di terzo e da ultimo è applicabile anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione, anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista come obbligatoria.
- per tutti i gradi del giudizio, ma solo se chi ha ottenuto il beneficio sia risultato vittorioso, in quanto per il soccombente che voglia proporre impugnazione è necessario riproporre l’istanza di ammissione al beneficio.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può essere richiesta:
- Per sostenere ragioni manifestamente infondate e da chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di crediti preesistenti;
- Per ottenere il termine di grazia in un procedimento di sfratto;
Si ricorda che il provvedimento di ammissione del consiglio dell’ordine non è definitivo: il Giudice può revocare il provvedimento di ammissione, quando sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio oppure se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave
Messina, 25.01.2024
Avv. Francesco Ferraù
Avv. Felice Panebianco